da Cancelleria pretoria 1438-1805 – Biblioteca A.Mai
I primi rettori vengono inviati a Bergamo nel 1427, in seguito l’atto di dedizione a Venezia. La Serenissima conferisce loro un mandato ufficiale della durata di un anno, prolungato però di fatto a sedici mesi. Il podestà o pretore deve condurre con sè e stipendiare una curia o corte pretoria composta da tre assessori o curiali, tra i quali il vicario pretorio – che lo sostituisce, all’occorrenza, nelle cause minori – e il giudice alla ragione e dazi hanno giurisdizione ordinaria nelle cause civili, mentre il giudice al maleficio presiede a quelle criminali. Essi devono essere dottori in legge e recare con sè il “Corpus iuris civilis” glossato, segno della volontà di affiancare una preparazione romanistica alla formazione veneta dei rettori. Alla competenza giuridica il podestà unisce quella amministrativa, che prevede compiti come la soprintendenza sulle acque e la sanità, il rifornimento di cereali per la città, la determinazione del calmiere della farina e del pane ecc.
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